Menu Principale

  • Home
  • Chi siamo
    • Statuto
    • I nostri partners
  • Cosa facciamo
  • Sostienici!
  • News
  • Downloads
  • Gallery
  • Contatti
  • English
  • Français

Laboratorio inchiesta

Banner

ACS in R.D. Congo

Banner

Area riservata



  • Password dimenticata?
  • Nome utente dimenticato?

ACS è socio

Banner

Campagna Cocis

Banner

Il portale delle ONG Cocis

Banner
Stampa E-mail

ACS - ASSOCIAZIONE di COOPERAZIONE e SOLIDARIETA'

STATUTO

 

Titolo I°

COSTITUZIONE, FINALITÀ, PATRIMONIO, SOCI.

 

Art. 1 – COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE

È costituita l'Associazione A.C.S. Associazione di Cooperazione e Solidarietà. L’Associazione ha sede legale in Padova, Via Boccioni, 30a, e può aprire sedi operative in Italia e all'estero per il perseguimento dei fini sociali. L’Associazione non persegue finalità di lucro.

 

Art. 2 – FINALITÀ

L'A.C.S. è una Organizzazione Non Governativa (ONG) riconosciuta dal Ministero degli Affari Esteri, ai sensi dell'art. 28, Legge 26 febbraio 1987, n. 49. L'A.C.S. è una Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus), le cui attività sono rivolte al perseguimento di esclusive finalità di solidarietà sociale, ai sensi dell'art.10, D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

L'A.C.S. nasce nell’ambito delle esperienze del movimento cooperativo e dei lavoratori, nella cultura e pratica della solidarietà, della pace, dei diritti umani e delle azioni di cooperazione presenti nel territorio, in Italia ed a livello internazionale. Ha per finalità la promozione di iniziative ed azioni di sostegno all'auto sviluppo socio-economico sostenibile delle popolazioni dei Paesi impoveriti. In continuità con le azioni di cooperazione internazionale si attuano a livello locale iniziative in favore dei cittadini immigrati nel nostro Paese provenienti dai Paesi impoveriti. Ciò anche in coordinamento con altre ONG, associazioni ed enti con finalità analoghe, nazionali ed internazionali, in osservanza delle leggi e dei regolamenti che disciplinano l’attività di cooperazione a livello nazionale ed internazionale.

L'A.C.S. per il conseguimento di tale finalità si prefigge:

a) di sviluppare e rendere permanente nelle aree di residenza dei propri soci un movimento di solidarietà e di cooperazione con le popolazioni dei Paesi e territori impoveriti;

b) di promuovere e sostenere, in collaborazione con Enti Pubblici, società civile ed organizzazioni sociali, qualificati programmi ed iniziative di solidarietà e di cooperazione internazionale in favore delle popolazioni dei Paesi impoveriti, e dei cittadini immigrati presenti in Italia;

c)di promuovere azioni di educazione allo sviluppo a largo spettro, a livello locale, regionale e nazionale, coinvolgendo anche i cittadini immigrati;

d)di lottare contro l'emarginazione dei cittadini immigrati, anche con azioni di sostegno sociale, giuridico e legale, e per lo sviluppo di una società multiculturale, per una maggiore equità, convivenza e mutuo rispetto tra tradizioni ed esperienze diverse;

e)di favorire iniziative di avviamento al lavoro, in forma cooperativa o tramite altre forme di auto-organizzazione, fra simpatizzanti e soci, immigrati e locali.

 

Art. 3 – ATTIVITÀ

Per il perseguimento delle finalità di cui al precedente art. 2, l'A.C.S. promuoverà e realizzerà:

a) programmi di formazione professionale e gestionale per l’autogestione di associazioni popolari, comunitarie, sindacali, professionali, di cooperative, di piccole imprese familiari, di aziende di servizio pubblico, finalizzate alla produzione e all'auto sviluppo sostenibile;

b)  programmi di sensibilizzazione della popolazione nelle aree di competenza di ciascun socio o gruppo di appoggio, valorizzando anche esperienze di altre culture, sui temi della convivenza reciproca, della cooperazione, del rispetto, della solidarietà e della pace, uniti nell’azione verso un modello di nuovo ordine economico, sociale e ambientale internazionale che tenga in considerazione le esigenze dei popoli e delle persone oppresse e soggette a forme di sfruttamento iniquo. Tali programmi saranno sviluppati attraverso riunioni, conferenze, pubblicazioni e altro, sia direttamente, sia in collaborazione con le altre organizzazioni popolari, sindacali, ONLUS o Enti Pubblici;

c) programmi di ricerca e di studi sulle ragioni e sulle conseguenze dello sviluppo iniquo, come ad esempio il fenomeno migratorio, sui reali fabbisogni delle popolazioni beneficiare degli aiuti nei Paesi impoveriti, e per gli immigrati di quei Paesi in Italia;

d) azioni in favore delle popolazioni dei Paesi impoveriti, coinvolgendo anche i cittadini immigrati presenti in Italia, provenienti da quei Paesi, collaborando per il duplice obiettivo dello sviluppo sostenibile dei loro Paesi e per la promozione associativa e cooperativa tra immigrati in Italia, contro l'emarginazione e per una società multiculturale.

L’Associazione potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali e finanziarie necessarie, opportune ed utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque sia indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi.

 

Art. 4 – PATRIMONIO E SUA AMMINISTRAZIONE

Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:

a) quote di adesione e contributi annuali dei soci. Il loro ammontare è deliberato annualmente dal Consiglio Direttivo di cui al successivo art. 10;

b) lasciti e donativi;

c) ogni altra elargizione consentita dalla legge ed accettata dal Consiglio.

L’esercizio sociale ha inizio il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Presidente del Consiglio Direttivo di cui al successivo art. 10 o suo delegato redige e presenta all’Associazione il bilancio consuntivo per l'approvazione.

 

Art. 5 – SOCI E CARICHE SOCIALI

Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci le persone di ambo i sessi che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e possono partecipare direttamente o indirettamente agli scopi dell’Associazione ed attivamente operare per il suo sviluppo.

Possono essere soci anche Persone Giuridiche, Enti, Associazioni e Società, rappresentate, su mandato scritto del legale rappresentante, da una persona fisica.

Sono soci coloro che aderiscono al presente Statuto, partecipano alle attività dell’associazione e sono in regola con le quote contributive annuali.

Chi intende essere ammesso come socio, dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:

a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, luogo e data di nascita, e l’attività svolta;

b) la dichiarazione di accettare lo Statuto e i Regolamenti dell’Associazione e di attenersi alle deliberazioni adottate dagli organi sociali;

c) le Persone Giuridiche, Enti, Gruppi, Associazioni che richiedono di divenire soci devono allegare alla domanda di adesione i seguenti documenti:

Statuto Sociale

Delibera di adesione dell’organismo competente

Elenco dei soci

indicazione del delegato a rappresentarli/le nell’Associazione.

Sull’accoglimento della domanda di adesione decide il Consiglio Direttivo, in via inappellabile.

I soci sono tenuti al versamento di una quota di adesione annuale. L’entità della quota è stabilita dal Consiglio Direttivo.

La qualità di socio si perde:

per recesso comunicato per iscritto al Presidente.

Per esclusione dopo sei mesi di accertata morosità contributiva, salvo comprovate giustificazioni accolte a maggioranza dei 2/3 dei membri del Consiglio Direttivo.

Per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo in conseguenza di atteggiamenti ed azioni, giudicati dal Consiglio contrari alle finalità dell’Associazione e/o in contrasto con i deliberati degli organismi e, nel caso di persone giuridiche, enti ed associazioni, per modifiche statutarie incompatibili con le finalità dell'A.C.S.

Per decesso del socio.

 

Art. 6 – RECESSO

Il socio può recedere dandone comunicazione scritta al Presidente entro il 31 dicembre dell’anno in corso. Il Presidente informerà immediatamente il Consiglio Direttivo.

 

Art. 7 – APPORTO DEI SOCI

L’Associazione si avvale per le proprie attività sociali dell’apporto personale, spontaneo e gratuito dei soci. L’organizzazione intende realizzare gli scopi sociali anche valorizzando l’esperienza, la storia, la professionalità dei soci nella promozione di iniziative e programmi sociali, culturali ed economici, in Italia e all'estero, attinenti alle finalità dell'Associazione.

 

Titolo II°

ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

 

Art. 8 – ORGANI

Sono organi dell’Associazione di Cooperazione e Solidarietà:

a) l’Assemblea dei Soci

b) il Consiglio Direttivo

c) il Presidente

 

Art. 9 – L’ASSEMBLEA

a) All’Assemblea partecipano tutti i soci in regola con le quote annuali di adesione. Essa si riunisce ordinariamente almeno una volta all’anno, con preavviso di 15 giorni, su convocazione del Presidente od in caso di suo impedimento del Vicepresidente o su iniziativa del 51% dei soci in regola con il versamento della quota annuale di adesione. L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza o la rappresentanza per delega della metà più uno degli aventi diritto al voto. In seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.

b) I compiti dell’Assemblea sono:

approvare il bilancio annuale dell’Associazione;

deliberare gli indirizzi generali di attività dell’A.C.S.;

deliberare a maggioranza dei 2/3 dei presenti le modifiche dello Statuto sociale;

procedere all’elezione del Consiglio Direttivo;

approvare eventuali regolamenti interni dell’associazione per meglio disciplinare l’organizzazione dell’associazione e le attività della stessa, compresa la nomina di eventuali organi sociali facoltativi.

 

Art. 10 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il consiglio direttivo è eletto dall’Assemblea dei soci ed è composto da un numero di consiglieri non inferiore a 5 e non superiore a 15.

I consiglieri vengono eletti dall’Assemblea tra i soci. Il Presidente, rappresentante legale dell'Associazione, viene eletto dal Consiglio Direttivo. Un consigliere verrà designato ad assumere la carica di Vicepresidente.

Il Consiglio adotta i provvedimenti necessari ed opportuni per il raggiungimento dei fini e degli obiettivi dell’A.C.S., secondo gli indirizzi deliberati dall’Assemblea e compatibili con le finalità sociali dell’Associazione.

In particolare:

1) predispone il bilancio consuntivo e previsionale dell’Associazione che verrà sottoposto all'approvazione dell’Assemblea;

2) delibera sull’ammissibilità dei soci e la loro eventuale decadenza;

3) delibera su tutto quanto concerne l’attività e la gestione dell’A.C.S.;

4) delibera sulle deleghe proposte dal Presidente per particolari responsabilità, scopi, funzioni o programmi da affidare ai membri del Direttivo o a cooperanti i quali possono pienamente rappresentare l’A.C.S. all’estero e/o in casi specifici;

5) determina la quota di adesione annuale dei soci;

6) promuove contatti ed intese per la promozione dell’A.C.S. a livello nazionale ed internazionale;

7) promuove progetti di cooperazione da realizzare anche congiuntamente con altre O.N.G. e associazioni ed enti;

8) promuove studi e ricerche inerenti la cooperazione allo sviluppo, i flussi migratori, gli squilibri Nord-Sud e tutte le attività attinenti le finalità sociali di ACS;

9)  propone le modifiche statutarie che dovranno essere approvate dall’Assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo potrà provvedere alla nomina di un Direttore Tecnico, determinandone le attribuzioni professionali e operative.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno tre volte all’anno ed ogni qualvolta lo richieda almeno 1/3 dei consiglieri.

Le riunioni sono regolarmente costituite con la presenza della maggioranza semplice dei Consiglieri. Le delibere sono adottate a maggioranza dei presenti.

I verbali del Consiglio sono trascritti in apposito libro e firmati dal Presidente e dal Segretario verbalizzante.

 

Art. 11 – IL PRESIDENTE

Il Presidente o, in caso di suo momentaneo impedimento, il Vicepresidente assume le seguenti funzioni:

a)la rappresentanza legale dell’Associazione;

b)la responsabilità dell’attività dell’Associazione A.C.S. e dell’attuazione dello Statuto;

c)la firma sociale per tutti gli atti di amministrazione ordinaria e per quelli di straordinaria amministrazione delegati dal Consiglio;

d)cura con la direzione la stesura del bilancio consuntivo e preventivo da presentare al Consiglio Direttivo.

 

Art. 12 – DURATA DELLE CARICHE

La durata degli incarichi è quadriennale.

 

Art. 13 – GRATUITÀ DELLE CARICHE

Tutte le cariche sociali elettive sono gratuite.

 

Titolo III°

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 14 – REGOLAMENTI

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, il Consiglio Direttivo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all’approvazione dei soci riuniti in Assemblea.

 

Art. 15 – RINVIO ALLA NORMATIVA GENERALE

Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le norme del vigente Codice Civile e della Legislazione vigente.

 

Titolo IV°

DURATA E SCIOGLIMENTO

 

Art. 16 – DURATA E SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE di COOPERAZIONE e SOLIDARIETA'

La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato. Lo scioglimento può essere deliberato dall’Assemblea dei soci convocata in seduta straordinaria dal Consiglio Direttivo, a maggioranza dei 2/3 dei soci dell’Associazione. L’Assemblea nominerà uno o più liquidatori, devolvendo l’eventuale attivo netto ad Enti senza fini di lucro con scopi analoghi a quelli dell’Associazione.

 

Titolo V°

PATRIMONIO – RISORSE – ESERCIZIO FINANZIARIO

 

Art. 17 – IL PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione, nello spirito della legge 266/91, è costituito da:

tutti i beni immobili che, per acquisti, lasciti, donazioni e per qualunque altro titolo siano acquisiti dall’associazione;

tutti i titoli azionari, le obbligazioni, le carte di credito e ogni altro bene mobile di proprietà dell’associazione.

 

Art. 18 – FINANZIAMENTO

L’Associazione non persegue fini di lucro o di interesse privato. Le entrate sono costituite da:

contribuzioni dei soci;

contributi di società o singoli cittadini;

contributi dallo Stato, dalle Regioni, dagli Enti locali, dall'Unione Europea, dagli Enti pubblici e privati, nazionali e sovranazionali, erogate in relazione alle finalità dell’Associazione ed in base alle leggi vigenti.

 

Art. 19 – BILANCIO DI ESERCIZIO

L’esercizio finanziario dell’Associazione si apre il primo gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo è impegnato a presentare il bilancio consuntivo all’assemblea dei soci entro i cinque mesi successivi la chiusura dell’esercizio. Tutti i ricavi dell’Associazione devono essere destinati al raggiungimento dei fini sociali, come dettagliati nel presente Statuto.

Back

 
SEO by Artio

ACS - Associazione di Cooperazione e Solidarietà, Designed by Zuczkowski Media Design Solutions and sponsored by programy partnerskie